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DOTAZIONI DI SICUREZZA - NAUTICA 2025

2025-04-03 15:50

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DOTAZIONI DI SICUREZZA - NAUTICA 2025

Norme e decreti

Il nuovo Regolamento di attuazione del Codice del Diporto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 settembre e in vigore dal 21 ottobre ha portato una ventata di novità nel settore che va a toccare quasi tutti gli ambiti della nautica, compresi i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza “minime” che bisogna avere a bordo in base alla distanza di navigazione dalla costa. In molti casi le nuove disposizioni entrano subito in vigore, in altri è previsto un anno di tempo per adeguarsi. Vediamo quindi cosa cambia rispetto a prima e come mettersi in regola prima di alzare le vele per evitare brutte sorprese.


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Giubbotti di salvataggio

Innanzitutto, per questi mezzi di salvataggio individuali c’è una piccola rivoluzione lessicale. Quelle che il vecchio regolamento chiamava “cinture di salvataggio” diventano “giubbotti di salvataggio”, ponendo fine a possibili fraintendimenti. Per questi arriva inoltre obbligatoria l’identificazione, indicando (scrivendo? applicando una targhetta?) la sigla e il numero di iscrizione della barca o il suo numero di identificazione registrato nell’Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN). Diventa quindi più complicato spostarli da un’unità all’altra.


– Il nuovo regolamento prescrive che il giubbotto di salvataggio deve essere “sempre indossato” in caso di navigazione notturna o in solitaria: occhio ai controlli in mare. Deve inoltre essere indossato (minimo di classe 50), indipendentemente dalla distanza dalla costa, anche da chi naviga su derive a vela, oltre che, come in precedenza, da chi usa tavole a vela, kitesurf, moto d’acqua e unità simili (compresi i trasportati).



Salvagente anulare

L’obbligo di avere a bordo il salvagente anulare con cima si sposta alle navigazioni oltre 1 miglio dalla costa; in precedenza era previsto a partire dai 300 metri dalla costa.



Dotazioni di sicurezza – Zattera di salvataggio

Le unità che navigano oltre le 12 miglia dalla costa ed entro i limiti della zona Sar, l’area di ricerca e soccorso nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geolocalizzazione (per esempio un gps) possono imbarcare al posto della zattera tradizionale quella “costiera”, prevista per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa. Ha dimensioni minori, è più leggera, è più economica, ma offre anche meno protezione.


– I gommoni (nel regolamento “unità pneumatiche”), compresi quelli a carena rigida, sono esentati dall’obbligo di imbarcare la zattera costiera se navigano entro le 12 miglia di distanza dalla costa e hanno a bordo il kit di sopravvivenza in dotazione nella zattera di riferimento oltre a un estintore aggiuntivo a quelli previsti. Cosa si intende per kit di sopravvivenza? Quelli standard, per zattera entro le 12 miglia, di solito comprendono soffietto di gonfiamento; coltello a lama fissa con impugnatura galleggiante; torcia elettrica stagna dotata di idonee pile elettriche conservate separatamente in una busta stagna; kit di riparazione (una serie di pezze di varia misura e mastice); 2 pagaie, 2 spugne, un fischietto, contenitore di acqua (0,250 litri per persona). I gommoni devono essere comunque marcati CE di categoria A, B o C e conformi agli standard UNI EN ISO 6185 (parti 3 e 4).


– La zattera costiera per la navigazione entro 12 miglia di distanza dalla costa può essere sostituita da un tender (nel regolamento “battello pneumatico”) con marcatura CE (conforme agli standard UNI EN ISO 6185), purché sia pronto all’uso, con un dispositivo di risalita a bordo, abbia un kit di sopravvivenza come previsto per la zattera di riferimento e sia in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo compreso l’equipaggio.


Fuochi a mano

Diminuisce il numero dei fuochi a mano a luce rossa da tenere a bordo. Tre invece di 4 per le navigazioni “senza limite” e 2 invece di 3 per quelle “entro 50 miglia” dalla costa. C’è anche la possibilità di sostituire i fuochi a mano con un dispositivo a led conforme alle norme Solas Med in accordo alle norme Imo.



Boette fumogene

È prevista una boetta fumogena in meno (2 invece che 3) per le navigazioni “senza limite”.



Razzi

Diminuiscono anche i razzi a luce rossa: 3 invece di 4 per le navigazioni “senza limite” e 2 invece di 3 per quelle “entro 50 miglia” dalla costa.



Orologio

L’obbligo di avere a bordo l’orologio si estende a chi naviga oltre le 6 miglia dalla costa. Finora era previsto a partire da oltre le 12 miglia dalla costa.



Dotazioni di sicurezza – Pallone nero

Entra nella tabella delle dotazioni del regolamento il pallone nero da mostrare quando si è alla fonda. In realtà era già obbligatorio in base al Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg), ma spesso era “dimenticato”; in questa maniera diventa organico con le altre dotazioni. L’obbligo di averlo riguarda le unità che superano i 7 metri di lunghezza per le navigazioni oltre i 300 metri dalla costa.



Fischio e campana

Dalle nuove dotazioni di sicurezza scompare la voce “apparecchi di segnalazione sonora”, sostituita da quella “fischio e campana (per le unità di oltre 12 metri di lunghezza)”. Sono obbligatori per navigazioni da oltre 1 miglio dalla costa.
La campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile.



Strumenti di radioposizionamento

Tra gli strumenti di geolocalizzazione non è più indicato il Loran, ormai desueto, resta il solo Gps.



Dotazioni di sicurezza – EPIRB

La radioboa satellitare deve essere del tipo con doppia frequenza di funzionamento (406 e 121,5 MHz). L’Epirb ora può anche essere sostituito da un telefono satellitare purché dotato di un dispositivo per inviare messaggi di soccorso all’Imrcc (il centro nazionale di soccorso in mare della Guardia Costiera) nonché conforme a una serie di standard indicati nella tabella delle dotazioni.



Bussola

La tradizionale bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica. È previsto che le tabelle delle deviazioni della bussola delle imbarcazioni devono essere aggiornate solo in caso di modifica degli apparati o delle strutture che possano produrre differenziali elettromagnetici.



Luce ad attivazione automatica

Entra in tabella delle dotazioni la luce ad attivazione automatica da installare sui giubbotti di salvataggio. L’obbligo in questo caso va in vigore un anno dopo la pubblicazione del Regolamento (21/10/2025).



Scandaglio

Nuovo anche lo scandaglio, che può essere elettronico o manuale; in quest’ultimo caso deve arrivare a una profondità di 20 metri. L’obbligo va in vigore un anno dopo la pubblicazione del Regolamento (21/10/2025).



Tabella dei segnali

Tra le nuove dotazioni obbligatorie c’è anche la tabella dei segnali visivi diurni e notturni del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg). L’obbligo va in vigore un anno dopo la pubblicazione del Regolamento (21/10/2025).



Imbragatura di sicurezza

Questa nuova dotazione è indicata solo per le unità a vela. Prevede una imbragatura con attaccato il nastro di sicurezza ombelicale (safety line). Obbligatorio averne una per le navigazioni oltre le 6 miglia dalla costa e 2 per le navigazioni a partire da oltre le 12 miglia. L’imbragatura deve essere marcata CE in conformità alle norme ISO e può essere integrata con il giubbotto di salvataggio o un altro dispositivo di protezione certificato. Anche in questo caso l’obbligo entra in vigore un anno dopo la pubblicazione del Regolamento (21/10/2025).



Dotazioni di sicurezza – Scadenze e controlli

Oltre a rispettare le eventuali scadenze prescritte dalle norme, il nuovo decreto dispone che per le dotazioni di sicurezza il diportista deve osservare le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.



 


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  • Qui sopra l’elenco di dotazioni di sicurezza raccomandate. 

Dotazioni di sicurezza aggiuntive

Per la prima volta oltre alle dotazioni minime obbligatorie il regolamento indica ulteriori dotazioni “raccomandate” per tutte le imbarcazioni e i natanti (vedi tabella allegata nella doppia pagina precedente) con in più alcune dotazioni specifiche per le unità a vela (antenna Vhf di riserva, cesoie, banzigo, set riparazione vele, ancora galleggiante). Non si tratta quindi di materiale da avere obbligatoriamente a bordo, ma neppure da considerare con leggerezza.


Infatti va considerato che il decreto modifica l’articolo del regolamento in cui è richiamata la responsabilità del comandante. Quella che specifica di “dotare l’unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere”, a cui viene aggiunto “anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate”. Non è escluso quindi che lo skipper possa essere chiamato a giustificare scelte non fatte (per esempio in caso di incidente).





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