La classificazione delle unità da diporto è disciplinata dalla legge n°50 dell’11 febbraio 1971, “Norme sulla navigazione del diportista” e dal D.lgs. 171 del 18 luglio 255 “Codice della nautica da diporto” che all’art. 3 definisce:
La normativa Italiana prevede che le imbarcazioni e le navi da diporto siano obbligatoriamente iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e pertanto sono beni mobili registrati. L’ATCN ha sostituito i Registri di iscrizione delle Imbarcazioni da Diporto (R.I.D.) che erano tenuti dagli Uffici Marittimi (Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi) e dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile.
Invece i natanti sono esclusi dall’obbligo di iscrizione nell’ATCN, ma possono esserlo in via facoltativa, in questo caso vengono parificati alle imbarcazioni.
Modalità d' iscrizione CONTATTATECI info@mediamare.org
La procedura per iscrivere una unità da diporto, natante o imbarcazione, è stata modificata con l’introduzione del
SISTE
(Sistema telematico centrale della nautica da diporto).
Si inizia facendo una richiesta ad uno sportello STED (Sportello Telematico del Diportista). Sono sportelli STED: le Capitanerie di Porto, gli Uffici Circondariali Marittimi, gli uffici della Motorizzazione Civile e le agenzie nautiche che hanno il collegamento telematico col ministero dei trasporti.
La domanda va corredata con:
- Titolo di proprietà
- . Nei casi più comuni è la fattura di vendita (tipicamente per unità nuove) o una dichiarazione unilaterale di vendita o una scrittura privata (tipicamente per unità usate), certificato di cancellazione dal registro dello stato di provenienza (per unità provenienti da un registro estero, il documento non deve essere più vecchio di 6 mesi e deve contenere le generalità del proprietario);
- Documentazione del/dei motori: dichiarazione di potenza del/dei motori entrobordo o entrofuoribordo (è un documento che rilascia il costruttore) oppure, per i motori più datati è equivalente il certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformità oppure dal certificato di potenza rilasciati prima del 10-05-2000;
- DCI (Dichiarazione di Costruzione o Importazione): è un documento viene rilasciato dalle associazioni dei costruttori/importatori/distributori di unità da diporto riconosciute dal ministero dei trasporti come maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Attualmente solo l’UCINA Confindustria Nautica è titolata a rilasciare questo documento. La DCI viene rilasciata in via telematica dopo aver fornito i dati del proprietario e le scansioni dei documenti tecnici dell’imbarcazione. L’UCINA ha creato un portale dedicato a questo servizio;
- Copia di un documento del/dei proprietari (se il proprietario è una persona giuridica come un’azienda o un’associazione è necessaria copia del documento del legale rappresentante ed autodichiarazione o visura camerale) ed una autocertificazione sulla cittadinanza, residenza, stato civile e regime patrimoniale dei beni.
Documentazione tecnica dello scafo:
- Per unità nuove marcate CE è necessaria la dichiarazione di conformità UE (viene rilasciata dal costruttore dello scafo);
- Per unità usate provenienti da un registro di uno stato dell’UE è necessario il certificato di cancellazione (non più vecchio di 6 mesi) che può sostituire la dichiarazione di conformità UE se ne riporta i dati tecnici;
- Per unità usate non marcate CE: attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato, come lo è Enave;
- Per unità usate marcate CE: attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato, come ENAVE, nel caso che siano passati 8 anni o più dalla costruzione per quelle in categoria A e B, oppure se sono passati più di 10 anni per quelle in categoria C e D.
Tutti i documenti devono essere legalizzati e tradotti in italiano se necessario, vanno poi aggiunti una serie di versamenti, marche da bollo ed l’imposta di registro sul titolo di proprietà, se dovuta.

