© Tutti i diritti sono registrati da Mediamare.org

43dd2fe1ac68f681e87fd7452d0d47e451bb0f72

Informativa Privacy

CROAZIA - REGOLE SULLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE (marzo 2025) -

2025-05-22 12:25

Array() no author 87503

nome-e-decreti---estero,

CROAZIA - REGOLE SULLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE (marzo 2025) -

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica della Croazia in data 21 marzo 2025 è stata pubblicata la nuova normativa denominata:
REGOLE SULLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA NELLE ACQUE INTERNE E NEL MARE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA E SULLE MODALITÀ E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA SUPERVISIONE E DELLA GESTIONE DEL TRAFFICO MARITTIMO


> qui il link al documento ufficiale in croato


Alleghiamo il file pdf della traduzione (non ufficiale)
Le principali novità riguardano:


a) navigazione con il tender


se non registrato in Croazia (permesso di navigazione e vignetta), può essere fatta entro max 500 metri dall’imbarcazione madre salvo quando “si trasportano persone e merci dall’imbarcazione madre all’ormeggio più vicino o tra l’ancoraggio e il porto a cui appartiene l’ancoraggio” (articolo 49 punto 9). Si ricorda comunque che occorre valutare la norma relativa alla registrazione obbligatoria delle imbarcazioni straniere in Croazia; la norma prevede infatti l’obbligo di registrazione se di misura superiore a 2,5 mt o se il motore è superiore a 5 kW (6,798 CV) e non fa distinzione se sono tender/dinghy o altro. Per le unità per le quali ricorre l’obbligo di registrazione è obbligatorio, tra gli altri documenti, avere il certificato di assicurazione RC. Un certificato RC separato dall’imbarcazione madre è comunque obbligatorio se la potenza del motore supera i 15 kW.


b)Limiti di navigazione dalla costa (o dalle aree riservate alla balneazione) in base alla dimensione dell’imbarcazione (Art.49):


  • unità sotto i 15 metri > navigazione oltre 50 metri dalla costa
  • unità da 15 a 30 metri > navigazione oltre 150 metri dalla costa
  • unità oltre i 30 metri > navigazione oltre 300 metri dalla costa

c) con SUP, windsurf, canoe, canotti, pedalò ecc ecc si può navigare dall’alba al tramonto entro 300 mt. dalla costa ma non nelle aree riservate alla balneazione (consentiti SUP e pedalò) sempre Art. 49;


d) regolamento su ancoraggio ed ormeggio (Articolo 53)
Si può ormeggiare a riva (per intenderci con cime a terra o con la prua o la poppa in prossimità della riva) se non è una zona dedita alla balneazione (ovviamente avvicinandosi con la massima cautela)


Art. 53 (9) L’ancoraggio è vietato in ogni caso:
– dove sussiste un divieto evidenziato dalle carte nautiche, dalle Autorità, in prossimità di cavi, condutture e bocchette sottomarine (segnale a terra con ancora rovesciata);


– ad una distanza inferiore a 50 metri dalla recinzione (delimitazioni galleggianti di solito di colore rosso) di una zona di balneazione;


– ad una distanza inferiore a 150 metri dalla riva di una zona balneare senza delimitazioni galleggianti.


Art. 53 (7) L’intero ormeggio (a riva, ad es. con cime a terra) non deve eccedere i 50 metri dalla riva (“È vietato alle imbarcazioni ormeggiate lungo la riva in modo tale che qualsiasi loro parte o accessorio si trovi a 50 metri o più di distanza dalla riva”).


Art. 53 (6) Le cime di ormeggio e le catene di ancoraggio devono essere adeguatamente contrassegnate e non devono ostacolare la navigazione di altre unità.


IN SOSTANZA ci si può ormeggiare a riva solo se si è in presenza di costa alta o rocciosa mentre bisogna ormeggiare ad almeno 150 mt dalle spiagge naturali o 50 metri dalle recinzioni/delimitazioni delle zone riservate alla balneazione.


e) Limite di velocità (Articolo 50)
(1) Nella zona fino a 300 m dalla costa, nei canali stretti, negli accessi ai porti e agli ancoraggi, tutte le unità sono tenute a navigare con particolare prudenza a una velocità non superiore a 8 nodi, in modo tale che la loro navigazione non metta in pericolo gli altri partecipanti alla navigazione.
(2) Le imbarcazioni a motore e a reazione (scooter, moto d’acqua, hovercraft, ecc.) possono navigare con galleggiamento idrodinamico, cioè planando, solo a una distanza superiore a 300 metri dalla costa e in una zona in cui non è loro vietata la navigazione con galleggiamento idrodinamico (planando).


Link/App utili



© Tutti i diritti sono registrati da Mediamare.org

Informativa Privacy